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Convenzioni di doppia imposizione

Per minimizzare gli effetti della doppia imposizione in Svizzera e all’estero, la Svizzera ha stipulato una serie di convenzioni di doppia imposizione relative alle imposte dirette sul reddito o il patrimonio con tutti i principali Paesi industrializzati e con molti altri
Stati. La maggior parte di queste convenzioni ricalcano i principi della convenzione modello dell’OCSE, che stabilisce dove il reddito o il patrimonio devono essere tassati e descrive le modalità per eliminare la doppia imposizione. La Svizzera ha adottato il
metodo di esenzione e non preleva l’imposta sul reddito e sul patrimonio già tassati nello Stato di origine. Questi ultimi sono presi in considerazione solo per il calcolo dell’aliquota impositiva (aliquota progressiva). Su alcuni redditi (dividendi, interessi e
tasse su licenze), il diritto alla tassazione appartiene da una parte allo Stato di origine, dall’altra allo Stato di domicilio. Tuttavia, le convenzioni di doppia imposizione limitano il diritto di tassazione dello Stato di origine, ragion per cui l’imposta versata nello Stato
di origine può essere accreditata all’imposta prelevata nel Paese di domicilio del destinatario. Attualmente sono in vigore oltre 70 convenzioni di doppia imposizione più gli Accordi bilaterali con l’UE, validi dal 1° luglio 2005. Dato che i trattati fiscali della Svizzera sono convenzioni internazionali a tutti gli effetti, essi sostituiscono la normativa tributaria federale e cantonale/comunale.

Le convenzioni di doppia imposizione si applicano sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che hanno il loro domicilio o sede in uno o in entrambi gli Stati contraenti. Come già menzionato al punto Imposizione forfettaria, le persone fisiche o giuridiche domiciliate in Svizzera che richiedono l’imposizione forfettaria hanno normalmente
diritto anche agli sgravi in virtù delle convenzioni di doppia imposizione. Tuttavia, secondo alcune convenzioni per godere dei loro benefici è necessario soddisfare una serie di condizioni speciali.

Oltre alle convenzioni sulla doppia imposizione delle imposte sul reddito e sulla sostanza la Svizzera ha concluso anche alcune convenzioni relative all’imposta sulle successioni e all’imposta immobiliare. Per il momento non ha invece ancora negoziato nessuna convenzione relativa all’imposta sulle donazioni. Esistono infine alcune convenzioni speciali che riguardano i frontalieri, la tassazione del trasporto aereo e la situazione fiscale delle organizzazioni internazionali e del loro personale.

 
Ultimo aggiornamento il: 16.06.2010
Osec
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