Licenziamento e settimana corta (in Svizzera «disdetta» e «lavoro ridotto»)
In linea di principio, il contratto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento da entrambe le parti in forma orale o scritta, senza dover fornire motivi validi. Il diritto svizzero non prevede un diritto di codecisione della rappresentanza dei lavoratori nelle questioni di licenziamento, con l’unica eccezione dei licenziamenti collettivi, in cui il diritto è limitato però alla sola consultazione. La controparte può richiedere una spiegazione scritta delle ragioni che hanno portato al licenziamento. Non vengono svolti controlli per appurare se un licenziamento è giustificato o meno dal punto di vista sociale, cioè se è legato ad aspetti personali del lavoratore oppure a impellenti esigenze aziendali. Il rapporto di lavoro può terminare nelle seguenti modalità:
- licenziamento (disdetta)
- licenziamento per modifiche contrattuali (il nuovo contratto di lavoro non viene accettato)
- rescissione contrattuale (entrambe le parti decidono di sciogliere il contratto di lavoro)
- cessazione al termine di un dato periodo (nei rapporti di lavoro a tempo determinato)
- pensionamento
- decesso del collaboratore.









